SGUARDO PASTORALE

“Voi siete la luce del mondo”

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Con questa citazione di Mt 5,14, papa Francesco inizia il testo del Motu proprio dello scorso 7 maggio con il quale stabilisce le disposizioni generali e la procedura canonica in caso di segnalazione di abuso sessuale su minore o su persona vulnerabile da parte di qualche chierico o membro di Istituti di Vita consacrata o di Società di vita apostolica. Già abbiamo avuto modo di parlare, attraverso le righe di questa rubrica, del Servizio Nazionale e Regionale per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili istituito dalla CEI, ma ora siamo di fronte a una disposizione normativa del Papa che è di carattere universale e che stabilisce una procedura a cui tutte le Conferenze Episcopali del mondo dovranno attenersi; tale disposizione obbliga pure ogni vescovo ad assumersi la piena responsabilità di attuare la procedura di indagine. La normativa del Motu proprio concerne non solo gli abusi sessuali (rimandiamo al testo del pontefice per l’elenco puntuale delle fattispecie giuridiche), ma anche tutte quelle condotte eventualmente poste in essere dai soggetti coinvolti, che siano presunti abusatori o l’autorità ecclesiastica che riceve la segnalazione, per interferire o eludere le indagini civili o canoniche; questo secondo aspetto è una chiara presa di posizione contro azioni o omissioni che potessero compromettere un tempestivo intervento e la ricerca della verità. Il primo aspetto su cui insiste questa normativa è quello dell’obbligo di una segnalazione tempestiva, da parte di chierici o consacrati all’ordinario del luogo nel caso in cui avessero notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso un abuso; le notizie, afferma il papa, possono essere acquisite anche ex officio, ma, ci teniamo a precisare, non se le notizie vengono raccolte in ambito del sacramento della confessione (il sigillo sacramentale prevale ed è inviolabile). Un secondo aspetto è quello della procedura per lo svolgimento dell’indagine. Dobbiamo ricordare che già esiste nel codice di diritto canonico l’istituto della “indagine previa” nell’ambito della parte che tratta il processo penale canonico (can. 1717). Nel testo del Papa, questa indagine (che non chiamiamo “previa” per non confonderla con quella di cui al canone citato, ma che precederà comunque un qualsiasi ed eventuale procedimento canonico) è strutturata in modo più forte perché, pur dovendo presumere l’innocenza della persona indagata e salvaguardare la buona fama della stessa, sarà svolta dal metropolita o comunque da un soggetto terzo rispetto all’ordinario della diocesi o dell’Istituto religioso cui appartiene la persona “accusata” e, inoltre, l’incaricato dell’indagine potrà chiedere informazioni anche alle istituzioni civili. Terzo aspetto è l’eventuale obbligo di segnalazione alle autorità civili competenti, chiaramente ad indagine canonica conclusa con esito confermativo delle accuse. Questo obbligo è di tipo morale e non giuridico stando all’attuale diritto penale italiano per i reati di abuso, in quanto in Italia l’autorità giudiziaria procede per querela di parte cioè solo se a denunciare è la vittima. A questo proposito mons. Ghizzoni, presidente del Servizio Nazionale, precisa: “dopo aver fatto l’indagine “previa” sulla segnalazione, noi incoraggiamo anzitutto la denuncia da parte di chi l’ha presentata o dei genitori o tutori, se minorenne. Se non la vogliono fare, prepariamo noi un esposto, informando di questo chi segnala. Se si opporranno, chiederemo che questa opposizione alla denuncia sia scritta, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata”. In questi giorni anche dalla nostra diocesi è stato indicato alla CET un referente diocesano per la tutela dei minori.

don Simone Zocca