Nuovo articolo per la celebrazione dei matrimoni

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Modificato il codice civile. Diritti e doveri dei coniugi e …dei figli

Nuovo articolo per la celebrazione dei matrimoni

È giunta comunicazione dall’Ufficio Liturgico nazionale che il 7 febbraio 2014 è entrata in vigore la nuova formulazione dell’art. 147 del codice civile (D. L. 28 dicembre 2013, n. 154), che è uno degli articoli da leggere nella celebrazione del matrimonio concordatario, prima della conclusione del rito liturgico.

La nuova formulazione dell’art. 147 è la seguente: «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di

mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis».

L’art. 315-bis del codice civile (Diritti e doveri del figlio) così dispone:

«Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

 

 

da NUOVA SCINTILLA 8 del 23 febbraio 2014